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PREMESSA

La PROCIV-ARCI Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile è costituita in Roma il 15 aprile 1984, é componente del Comitato di Volontariato del Dipartimento Protezione Civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 684 del 18/10/1993.
La PROCIV-ARCI fa parte della federazione ARCI, e si riconosce nella sua storia, come parte integrante nei valori democratici e fonda la propria storia nel solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità anche richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed è impegnata per un'Europa unita dei cittadini.
L'ARCI è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come ente avente finalità assistenziali, con decreto del 2 agosto 1967 visto il decreto 10 luglio 1947 n.705.

FINALITA’ E DEFINIZIONE

Art. 1 - E’ costituita un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata PROCIV-ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile, con sede legale in Roma via Monti di Pietralata n°16.


Art. 2 - L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità di lucro.


Art. 3 - L'organizzazione e la struttura interna sono regolati da principi democratici. L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto Nazionale, della Costituzione Italiana e delle Vigenti Leggi.


Art. 4 - La PROCIV-ARCI é un'Associazione Nazionale autonoma e pluralistica e si configura nel prestare la propria opera a mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.
La PROCIV-ARCI nel sistema associativo promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi negli spazi di partecipazione responsabile, in forma autoorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.
La PROCIV-ARCI favorisce il radicamento di questi valori con il proprio impegno su tutto il territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia economica, organizzativa alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale.


Art. 5 - Sono quindi campi prioritari di iniziativa e intervento dell'Associazione e compiti della PROCIV-ARCI:


a) di prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
b) di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
d) l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;
e) di promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
f) tutela degli animali da affezione;
g) le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;
h) le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
i) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
j) difesa, valorizzazione della pratica del servizio civile e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
k) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto.


Art. 6 - La PROCIV-ARCI considera inoltre suo dovere battersi, secondo lo spirito dello Statuto della Federazione ARCI, alla quale aderisce, contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza; contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in discussione il diritto degli individui, delle comunità, dei popoli alla preservazione della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.


Art. 7 - La PROCIV-ARCI in particolare agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi delle differenti classi di rischio e per favorire e stimolare forme di auto-organizzazione e di formazione dei cittadini su tali terreni.


Art. 8 - La PROCIV-ARCI riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa della Associazione.


Art. 9 - La PROCIV-ARCI pertanto individua nel metodo associativo e nell'autoformazione continua, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi effettivi bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in quelle della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del soccorso, della formazione e della coscientizzazione.

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 10 - Possono aderire alla PROCIV-ARCI, gruppi, organismi, Associazioni, movimenti e singoli cittadini, che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di adesione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di gruppi e movimenti é subordinata all'acquisizione del certificato di adesione.
La PROCIV-ARCI può stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di cooperazione e di partecipazione con associazioni ed enti tranne quelli di fusione o confluenza che possano essere decisi dagli organismi dirigenti nazionali e convalidati dal Congresso Nazionale anche in seduta straordinaria.


Art. 11 - Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di PROCIV-ARCI. La loro adesione é subordinata al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni emanati dagli organismi dirigenti regionali e nazionali. L’adesione è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di PROCIV-ARCI, quali:


a) l'assenza di fini di lucro;
b) i principi di democrazia;
c) partecipazione e collegialità;
d) la trasparenza amministrativa;
e) la titolarietà di diritti sostanziali per tutti gli associati;
f) in nessun caso gli utili o avanzi di gestione possono essere ripartiti tra i soci ne direttamente ne indirettamente;
g) in caso di scioglimento il patrimonio sociale non potrà mai essere ripartito fra i soci.


Le basi associative sono anche il principale luogo della totalità delle iniziative ed espressioni dell'associazione.


Art. 12 - Gli associati hanno diritto a:


a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione;
c) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi.


Gli associati sono tenuti a:


a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organismi dirigenti;
b) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.


Art. 13 - Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci o associazioni aderenti avviene:


a) In caso di decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
b) per il mancato pagamento della quota di adesione o della quota associativa per le associazioni affiliate e i soci;
c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione da parte di organismi dirigenti preposti a tal compito;
d) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
e) L’espulsione diventa definitiva in caso di:


• gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e l’inosservanza degli atti deliberatori o deliberati;
• per atti lesivi o denigratori dell’immagine dell’Associazione.


Art. 14 - Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.


Art. 15 - L'adesione individuale avviene di norma presso una base associativa o una squadra della PROCIV-ARCI.
In assenza di simili istanze nel territorio, cinque persone possono costituire una base associativa della PROCIV-ARCI.

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 16 - La PROCIV-ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un Associazionismo nazionale.


Art. 17 - Il sistema associativo di PROCIV-ARCI, che ha come fondamento l'insieme delle basi associative, si articola su principi federativi nei seguenti livelli:


a) le Strutture di Base;
b) Comitati Territoriali;
c) Comitati Regionali;
d) Organismi di Direzione Nazionale.


Art. 18 - Il comitato territoriale, può essere definito tale solo se rappresenta almeno tre strutture di base, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi operativa ed organizzativa dell'Associazione sul territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
Il comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base; in particolare, per quanto riguarda le basi associative, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
Ai soci vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente.


Art. 19 - Il Comitato Regionale, può essere definito tale se rappresenta almeno quattro strutture di base, è il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i comitati territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato, sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici ed operativi di competenza dei comitati territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di comitati territoriali.
E’ luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i comitati territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche di Protezione Civile ed anche di formazione.


Art. 20 - Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche operative e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'associazione nel territorio.
Per inefficienza degli organismi territoriali o regionali può sostituire i poteri in caso di provato disinteresse.
Rappresentano nazionalmente PROCIV-ARCI nei confronti delle istituzioni e organizzazioni politiche e sociali.


Art. 21 - I comitati territoriali e regionali devono essere dotati di atto costitutivo inviato al collegio dei garanti della struttura organizzativa nazionale.


Art. 22 - Sono organi dell’Associazione Nazionale:


a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente Nazionale.


Art. 23 - Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 3 anni nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:


a) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
b) eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
c) eleggere i Revisori dei Conti;
d) eleggere il Consiglio Nazionale.


Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un terzo dei Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso é il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.


Art. 24 – Il Consiglio Nazionale é il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un congresso e l'altro. E’ composto dai coordinatori regionali o da un delegato del Consiglio Direttivo regionale e ulteriori membri individuati per funzioni o incarichi specifici.
Esso ha il compito di:


a) eleggere il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale, quest’ultimo è componente dell’Ufficio di Presidenza ed ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di impedimento od assenza. Lo sostituisce per la gestione ordinaria dell’associazione nei casi previsti dall’art. 25 fino allo svolgimento del congresso straordinario.
b) eleggere su proposta del Presidente: l’Ufficio di Presidenza e il Vice Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale può proporre al Presidente Nazionale componenti dell’Ufficio di Presidenza;
d) dare l’incarico su proposta del Presidente: di Responsabile Nazionale Emergenze;
e) applicare le decisioni congressuali;
f) predisporre, discutere ed approvare il programma annuale di attività;
g) predisporre, discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
h) discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
i) convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
j) decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi che comunque saranno approvati dal Congresso Nazionale;
k) verificare la costituzione dell'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali;
l) deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti i provvedimenti di commissariamento di strutture Regionali e Territoriali.


Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente Nazionale, può eleggerne un altro in sostituzione o convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 23.
Il Consiglio Nazionale può invitare Soci (senza diritto di voto) che ne fanno richiesta specifica per presentare e valutare proposte di iniziative o attività.


Art. 25 - Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E’ membro di diritto e convoca il Consiglio Nazionale, é coordinatore e componente di diritto dell’Ufficio di Presidenza e ne convoca le sedute. Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.


Art. 26 – L’Ufficio di Presidenza é la sede del governo ordinario dell'Associazione Nazionale coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti, l’attribuzione di incarichi ratificati dal Consiglio Nazionale o di deleghe. E’ composta dal Presidente, Vice Presidente e da altri membri proposti dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale.
All’Ufficio di Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:


a) obbligare cambiariamente l’Associazione;
b) concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
c) compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
d) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
e) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
f) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.


occorrerà la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:


a) acquistare, vendere e permutare immobili,
b) assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.


L’Ufficio di Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.


Art. 27 - Il Responsabile Nazionale Emergenze non ha incarichi amministrativi, attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale ed eventualmente dal Consiglio Nazionale, non prevarica i Comitati Territoriali o Regionali, ma collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici.
Il compito del Responsabile Nazionale Emergenze è quello di promuovere veri scambi di esperienze con le varie realtà nazionali.
Rappresenta a livello nazionale dal punto di vista operativo la PROCIV-ARCI ed esegue le direttive della Presidenza Nazionale.


GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 28 - Sono organi di garanzia e controllo:


a) il Collegio dei Garanti
b) il Collegio dei Revisori dei Conti


Art. 29 - Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, e regolamentare e di giurisdizione interna; é presente in ogni livello organizzativo della Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito:


a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b) emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.
c) verificare la conformità degli Statuti dei Comitati, come da art. 11;
d) dirimere le controversie insorte fra i soci, fra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.


L'iniziativa del Collegio dei Garanti é intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Nel caso di controversie fra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti é relativo alle questioni e alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 5 componenti (n°3 effettivi e n°2 supplenti); i componenti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi a pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni dalla approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli organismi dirigenti nazionali.


Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed é eletto nei rispettivi congressi.
Ha il compito di:


a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.


Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 31 - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di PROCIV-ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.


Art. 32 – In armonia con i principi esposti nel precedente art. 31, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti in un successivo regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; é richiesta una maggioranza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:


a) approvazione dei bilanci e le loro variazioni;
b) elezione degli organi dirigenti;
c) approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
d) adozione di provvedimenti di commissariamento;
e) approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.


Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.


Art. 33 - L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.


Art. 34 - Ogni organismo nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.


Art. 35 - In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque deve essere ratificata con un'apposita delibera, dalla prima riunione dell’Ufficio di Presidenza convocata.

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 36 - Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, é costituito da:


a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b) eccedenze degli esercizi annuali;
c) erogazioni, donazioni, lasciti.


Art. 37 - Le fonti del finanziamento dell'Associazione sono:


a) le quote annuali di adesione e tesseramento soci e delle basi associative;
b) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
d) iniziative e progetti;
e) i contributi pubblici e privati.


Art. 38 - L'esercizio sociale si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo, deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
L'Ufficio di Presidenza può approvare piani pluriennali di investimento.


Art. 39 - Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Lo scioglimento della PROCIV-ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle della PROCIV-ARCI e comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.


Art. 41 - La PROCIV-ARCI aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi della PROCIV-ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI.


Art. 42 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.


Approvato dal Congresso Nazionale Prociv Arci
Rende, 25 Aprile 2004

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